Dipartimento BIOLOGIA MOLECOLARE
Il Direttore del Dipartimento BIOLOGIA MOLECOLARE, in qualità di Committente
ai sensi del Regolamento per la disciplina dei contratti di collaborazione
coordinata e continuativa dell’Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 938/2004-05 del 16.05.2005, in esecuzione della
delibera adottata dal Dipartimento BIOLOGIA MOLECOLARE,
nel Consiglio di Dipartimento del 03/12/2009, rende noto che è Sua
intenzione conferire n. 1 (uno) incarico di collaborazione coordinata e
continuativa presso il Dipartimento BIOLOGIA MOLECOLARE
per la realizzazione della seguente attività di Progetto o fase di esso
"ROLE OF VEGFS IN VASCULOGENESIS ANGIOGENESIS AND LYMPHANGIOGENESIS".
La prestazione oggetto del contratto di collaborazione coordinata e
continuativa di cui al presente avviso è riferita esclusivamente alla specifica
attività dettagliatamente descritta nello "Schema Progetto", allegato
al presente avviso.
Per l’adempimento dell’attività di lavoro autonomo oggetto del contratto di
collaborazione coordinata e continuativa si richiede la seguente
professionalità: ATTIVITà DI
SUPPORTO CONNESSE ALLA RACOLTA DATI RELATIVI ALLE CRESCITE TUMORALI E ALLE
RISPOSTE ANTICORPALI E INSERIMENTO DEGLI STESSI INUN SISTEMA INFORMATICO DI ANALISI DATI. .
Ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n.
165/2001 si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione
universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura
occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte
da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel
campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività
informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i
servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei
contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma
restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
Il collaboratore godrà di autonomia nella scelta delle modalità di adempimento
della prestazione; al solo fine di garantire la funzionalità della prestazione
rispetto all’attività generale svolta nella struttura in cui la prestazione
viene resa, le modalità dell’adempimento dovranno essere coordinate con il
committente, attraverso il Responsabile del progetto sig.ra/sig. OLIVIERO
SALVATORE delegata/o dal Committente, per garantire il
rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione oggetto del
contratto.
Il collaboratore, previa comunicazione obbligatoria al committente,
sarà libero di prestare la propria attività, sia in forma autonoma che
subordinata, a favore di terzi, purché tale attività sia compatibile con
l’osservanza degli impegni assunti con il contratto di collaborazione stipulato
ed in particolare con l’obbligo alla riservatezza; detta attività, inoltre, non
dovrà porsi in alcun modo in conflitto di interessi con gli obiettivi propri
dell’Università (1) .
L'attività di collaborazione oggetto dell'incarico avrà la durata di n. 10
mesi.
Il compenso complessivo è fissato in euro 8.500,00 , a lordo di ritenute
fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del collaboratore.
Il committente ha facoltà di richiedere al collaboratore relazioni periodiche
sull'attività svolta.
Ai sensi della Delibera n.2 del Consiglio di Amministrazione del 1.10.2007 non
può essere stipulato un contratto [
] di collaborazione coordinata e
continuativa, indipendentemente dal committente e dalla origine dei fondi, con
coloro che hanno stipulato rapporti di lavoro subordinato di diritto privato a
tempo determinato stipulati dall’Università degli Studi di Siena, prima che
siano trascorsi almeno sei mesi dal termine della scadenza del rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato stesso.
Ai sensi della Delibera n.6 del Consiglio di Amministrazione del 21.04.2008 non
possono essere stipulati incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, indipendentemente
dal committente e dalla origine dei fondi, con coloro che siano stati titolari
di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato con l’Università
degli Studi di Siena, qualora siano relativi a esigenze delle sedi presso cui
abbiano svolto la propria precedente attività lavorativa, prima che sia
trascorso almeno un anno dal termine dell’attività medesima.
Gli interessati a partecipare alla selezione dovranno presentare specifica
richiesta di partecipazione (rintracciabile al sito internet: http://www.unisi.it/dl2/20080507132429902/Rich_partecipazione.doc
o altrimenti disponibile presso DPT. BIOLOGIA MOLECOLARE - POLICLINICO LE
SCOTTE V° LOTTO/II° PIANO),
allegando il proprio curriculum vitae e quant’altro si ritenga utile in
riferimento alla professionalità necessaria per l’adempimento dell'incarico.
La richiesta di partecipazione alla selezione dovrà pervenire al Dipartimento
BIOLOGIA MOLECOLARE entro e non oltre il giorno 05/02/2010
(2) .
La struttura competente provvederà a contattare direttamente il collaboratore
individuato nell’atto di scelta motivata.
Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità
o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad inesatta indicazione del
recapito da parte del collaboratore, oppure a mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda ovvero ad eventuali
disguidi postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Ai sensi dell'art. 17, comma 30, del D. L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, l'efficacia dell'affidamento dell’incarico è subordinata al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti - Ufficio di controllo di Legittimità su atti dei Ministeri, dei Servizi alla persona e dei beni culturali.
Il Direttore del Dipartimento
PROF. S. OLIVIERO
(1) Alternativamente, in considerazione della particolare
natura dell’incarico oggetto del contratto di collaborazione, può essere
prevista nell'avviso una clausola di esclusività dell’attività svolta
dal collaboratore; detta esclusività comporterà la corresponsione di una
indennità economica aggiuntiva, pari ad almeno il 5% del corrispettivo
convenuto, il cui valore dovrà successivamente essere esplicitato nel
contratto stesso.